Società Dante Alighieri - comitato di Dresda
Promuoviamo con passione l’incontro e lo scambio culturale

Il nostro statuto

Statuto

(versione del 10.03.2024)

1 Nome, sede

1.1 L'associazione si chiama

Deutsch-Italienische Gesellschaft Dresden e. V.

- Società Dante Alighieri - Comitato di Dresda

(di seguito denominata “DIG Dresden e. V.”).

1.2 La sede della DIG Dresden e. V. è Dresda. È iscritta al registro delle associazioni del tribunale distrettuale di Dresda con il numero 1232.

2 Scopo e compiti

2.1 L'associazione persegue esclusivamente e direttamente scopi di pubblica utilità ai sensi della sezione “Scopi fiscalmente agevolati” del Codice Fiscale.

2.2 Lo scopo dell'associazione è la diffusione della cultura italiana e la promozione della cooperazione italo-tedesca nell'area di Dresda nei settori delle arti, della lingua, della scienza, dello sport, dell'economia e della tecnologia.

2.3 Lo scopo statutario viene realizzato in particolare attraverso eventi pubblici con riferimento tematico e personale all'Italia (ad esempio concerti, conferenze, mostre d'arte) e attraverso incontri interculturali, in particolare tra italiani e tedeschi. L'associazione promuove anche l'apprendimento e in particolare la cura della lingua italiana attraverso eventi appropriati.

L'associazione può aderire a organizzazioni ombrello ai sensi del diritto tedesco e a associazioni ai sensi del diritto italiano, in particolare alla Società Dante Alighieri, Sede Centrale, e concludere accordi con queste.

2.4 L'associazione opera in modo disinteressato. Non persegue principalmente scopi economici.

2.5 I fondi dell'associazione possono essere utilizzati solo per gli scopi statutari. I membri non ricevono alcun contributo dai fondi dell'associazione in qualità di membri.

2.6 Nessuna persona può essere favorita da spese estranee allo scopo dell'associazione o da compensi sproporzionatamente elevati.

3 Membri

3.1 L'adesione può essere acquisita da persone fisiche e giuridiche, da società, enti di diritto privato e pubblico e da associazioni non registrate. L'adesione deve essere dichiarata per iscritto al consiglio di amministrazione. La dichiarazione di adesione implica l'accettazione del presente statuto.

3.2 Il consiglio di amministrazione decide in merito all'ammissione a maggioranza semplice.

3.3 L'età minima è di 14 anni. I giovani di età inferiore ai 18 anni necessitano del consenso scritto dei genitori o tutori legali per l'adesione.

3.4 L'adesione dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione e obbliga al rispetto dello statuto, nonché degli statuti, delle decisioni e delle procedure di risoluzione delle controversie delle organizzazioni a cui l'associazione ha aderito nell'esercizio del suo scopo.

3.5 L'adesione termina con il recesso, l'esclusione o il decesso del socio.

3.6 Il recesso è possibile solo alla fine di un anno finanziario. Si effettua tramite dichiarazione scritta al consiglio direttivo entro e non oltre il 30.11.

3.7 Un socio che ha violato in misura significativa gli interessi dell'associazione può essere escluso dall'associazione con una decisione del consiglio direttivo. Per questa decisione è necessaria una maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione. Un'infrazione che dà diritto all'espulsione si verifica, ad esempio, se il membro è in ritardo di più di tre mesi nel pagamento della quota nonostante un sollecito. Il membro deve essere informato per iscritto dell'espulsione; l'informazione può essere combinata con il sollecito. La decisione di esclusione deve essere motivata per iscritto e inviata al socio con lettera semplice. Il socio può presentare ricorso contro l'esclusione per iscritto al consiglio direttivo entro un mese dal ricevimento. Il ricorso sarà deciso dalla successiva assemblea dei soci con una maggioranza di due terzi.

3.8 Un socio può richiedere per iscritto al consiglio direttivo, per motivi particolari, che la sua iscrizione venga temporaneamente sospesa a partire dall'anno solare successivo alla richiesta. Il consiglio direttivo decide sulla richiesta a maggioranza semplice. In caso di sospensione dell'iscrizione, il socio è esonerato dall'obbligo di pagamento della quota annuale; i diritti di socio non possono essere esercitati. L'iscrizione viene riattivata senza preavviso tramite dichiarazione scritta del socio al consiglio direttivo, a meno che nella dichiarazione non sia indicata una data per la riattivazione. Il membro è tenuto a pagare la quota associativa per l'intero importo della quota annuale per l'anno solare in cui l'iscrizione viene ripristinata. La sospensione dell'iscrizione è possibile per un massimo di cinque anni. Dopo di che, l'iscrizione viene ripristinata. La sospensione può essere richiesta nuovamente non prima di un anno di iscrizione attiva.

3.9 Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei soci della DIG Dresden e. V. può conferire il titolo di socio onorario. In questo modo si intende rendere omaggio ai soci che si sono distinti per i loro meriti nei confronti dell'associazione e alle personalità pubbliche che si sono particolarmente distinte per il loro contributo alle relazioni italo-tedesche. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative. I loro diritti sono quelli di un socio.

4 Organi dell'associazione

4.1 Gli organi dell'associazione sono:

1. il consiglio direttivo

2. l'assemblea dei soci.

4.2 Il consiglio direttivo gestisce l'associazione e ne garantisce l'attività in conformità allo statuto. È responsabile nei confronti dell'assemblea dei soci ed è eletto da quest'ultima per un periodo di tre anni (periodo elettorale).

4.3 Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, dal vicepresidente, dal tesoriere e da almeno altri due membri. Se un membro del consiglio di amministrazione si dimette durante il suo mandato, il consiglio di amministrazione può nominare un membro dell'associazione nel consiglio di amministrazione fino alla nomina di un successore. La nuova elezione deve avvenire al più tardi nella successiva assemblea ordinaria dei soci.

4.4 Le cariche associative sono fondamentalmente svolte su base volontaria.

4.5 Se necessario, le cariche associative possono essere retribuite nell'ambito delle possibilità di bilancio sulla base di un contratto di servizio o dietro pagamento di un'indennità di spesa ai sensi del § 3 n. 26 e 26a EStG (legge tedesca relativa all'imposta sul reddito).

4.6 La decisione di un'attività associativa retribuita spetta al consiglio di amministrazione. Lo stesso vale per il contenuto del contratto e la sua risoluzione.

4.7 Il consiglio direttivo è autorizzato ad affidare attività all'associazione dietro pagamento di un'adeguata remunerazione o indennità. La situazione finanziaria dell'associazione è determinante.

4.8 Per lo svolgimento dei compiti di gestione e per la gestione dell'ufficio, il consiglio direttivo è autorizzato ad assumere dipendenti a tempo pieno, nei limiti delle possibilità di bilancio.

4.9 Inoltre, tutti i membri e i collaboratori dell'associazione, compreso il consiglio direttivo, hanno diritto al rimborso delle spese ai sensi dell'art. 670 del Codice civile tedesco (BGB) per le spese sostenute a causa dell'attività svolta per l'associazione. Ciò include in particolare le spese di viaggio, le spese di trasferta, le spese postali, le spese telefoniche, ecc.

4.10 La base è costituita dalle disposizioni di legge della legge sull'imposta sul reddito EStG § 4 (5) e dalle direttive sull'imposta sui salari LStR 9.4. fino a 9.8.

4.11 Il diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere solo entro un termine di 4 settimane dal momento in cui è sorto. I rimborsi vengono concessi solo se le spese sono dimostrate con documenti giustificativi e dichiarazioni che devono essere verificabili.

4.12 Nell'ambito della sua responsabilità nei confronti dei membri, il consiglio di amministrazione deve rendere conto annualmente delle remunerazioni e delle indennità di spesa pagate al consiglio di amministrazione in occasione della sua assemblea dei membri.

4.13 In conformità con le disposizioni di legge, è possibile inviare all'associazione i suddetti reclami come donazione di spesa (donazione di ritorno).

4.14 Queste regole si applicano retroattivamente a partire dal 2007.

4.15 Il consiglio direttivo è responsabile di tutte le questioni dell'associazione, a meno che non siano riservate all'assemblea dei soci in base allo statuto o alla legge. I suoi compiti includono in particolare

1. Preparazione dell'assemblea dei soci e stesura dell'ordine del giorno

2. Convocazione dell'assemblea dei soci

3. Esecuzione delle decisioni dell'assemblea dei soci

4. Preparazione di un eventuale bilancio, redazione di una relazione annuale, presentazione della pianificazione annuale

5. Delibera sulle domande di ammissione e sulle esclusioni dei soci

4.16 Il consiglio direttivo si riunisce regolarmente per adempiere ai compiti dell'associazione. Deve essere convocato se almeno 3 membri del consiglio direttivo lo richiedono indicando i motivi. Il consiglio direttivo può deliberare se sono presenti almeno tre membri del consiglio direttivo.

decide a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, il voto del presidente, o in caso di impedimento del vicepresidente, è decisivo.

4.17 L'associazione è rappresentata in giudizio e stragiudizialmente ai sensi dell'art. 26 del Codice Civile Tedesco

1. dal solo presidente e

2. dal vicepresidente e dal tesoriere congiuntamente.

Il vicepresidente e il tesoriere devono tuttavia esercitare il loro potere di rappresentanza congiunta solo in caso di impedimento del presidente.

4.18 L'assemblea dei soci è l'organo supremo della DIG Dresden e. V. Ogni socio ha il diritto di partecipare all'assemblea dei soci. L'assemblea dei soci è composta dai soci e dai soci onorari dell'associazione con diritto di voto deliberativo e dagli ospiti senza diritto di voto deliberativo.

4.19 L'assemblea dei soci verifica la legittimazione dei soci, elegge il presidente dell'assemblea e decide il giorno e il regolamento interno. L'assemblea dei soci è responsabile delle seguenti questioni:

1. Elezione, revoca e scarico del consiglio di amministrazione

2. Ricezione delle relazioni del consiglio di amministrazione e del tesoriere

3. Elezione di un revisore dei conti

4. Determinazione dei punti principali dell'attività dell'associazione per il prossimo periodo elettorale

5. Determinazione dell'importo della rispettiva quota associativa annuale

6. Delibera sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione

7. Conferimento della qualifica di socio onorario

8. Delibera sull'esclusione dei soci

9. Delibera sull'adesione o sulla collaborazione dell'associazione ad associazioni e federazioni nazionali e internazionali

10. L'assemblea dei soci può inoltre deliberare raccomandazioni al consiglio direttivo su tutte le questioni riguardanti l'associazione, in particolare per quanto riguarda la pianificazione annuale.

4.20 L'assemblea dei soci è valida se è presente almeno un terzo dei soci.

Se è presente meno di un terzo dei membri, l'assemblea dei soci può essere convocata nuovamente e immediatamente dopo; in tal caso, l'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei membri presenti. Ciò deve essere indicato nell'invito all'assemblea dei soci. Le decisioni dell'assemblea dei soci richiedono la maggioranza semplice dei membri presenti. Le modifiche allo statuto e le decisioni sullo scioglimento dell'associazione richiedono una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il diritto di voto può essere esercitato solo personalmente.

4.21 Il verbale dell'assemblea dei soci e delle sue decisioni deve essere redatto e firmato dal presidente dell'assemblea e dal verbalista. Il verbalista è il segretario o, in sua assenza, un altro membro dell'associazione designato dall'assemblea.

4.22 L'assemblea dei soci si tiene annualmente. È convocata dal presidente con lettera semplice almeno 3 settimane prima della data annunciata. L'invito contiene la bozza dell'ordine del giorno.

4.23 Un'assemblea dei soci straordinaria deve essere convocata con almeno 2 settimane di anticipo tramite lettera semplice

1. su decisione dell'assemblea dei soci

2. su decisione del consiglio direttivo

3. su richiesta scritta di più di un terzo dei membri.

5 Finanze

5.1 L'associazione si finanzia attraverso le quote associative, le donazioni, i sussidi statali e comunali e altre donazioni corrispondenti allo scopo dell'associazione.

5.2 L'anno finanziario dell'associazione è l'anno solare.

5.3 L'assemblea dei soci decide l'importo della quota associativa annuale.

5.4 La quota associativa annuale deve essere versata all'inizio dell'anno finanziario. La data di scadenza è il 15 gennaio.

Si raccomanda ai soci di partecipare alla procedura di addebito diretto elettronico.

5.5 L'assemblea dei soci delibera e decide sulle questioni fondamentali della politica finanziaria per l'anno finanziario in corso.

5.6 Il Consiglio direttivo delibera e decide tra le assemblee dei soci in merito alla raccolta e all'utilizzo statutari delle risorse finanziarie. È tenuto a svolgere un lavoro solido.

5.7 Al termine dell'esercizio finanziario, il tesoriere redige il rapporto finanziario dell'associazione. Questo deve fornire informazioni complete sulla generazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie. Deve essere presentato all'assemblea dei soci e da questa confermato. Su decisione dell'assemblea dei soci, un organo di revisione indipendente può essere incaricato di verificare il rapporto finanziario.

5.8 L'assemblea dei soci elegge per un periodo di tre anni un revisore dei conti, che non può essere contemporaneamente membro del consiglio direttivo. Quest'ultimo verifica almeno una volta all'anno la correttezza contabile delle operazioni di cassa dell'associazione. Il risultato deve essere comunicato all'assemblea annuale dei soci.

6 Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione o di cessazione delle finalità fiscalmente agevolate, il patrimonio dell'associazione andrà al Ministero della Cultura della Sassonia allo scopo di promuovere la lingua italiana nelle scuole superiori della città di Dresda.